Art. 131.
(Registrazione dei casi di malattie e di decesso).

      1. È istituito presso l'ISPESL il registro nazionale dei casi di malattia o di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
      2. Il registro di cui al comma 1 contiene, per ciascun lavoratore, almeno le seguenti informazioni:

          a) anamnesi lavorativa con l'indicazione del tipo di azienda, della mansione, della durata dell'esposizione all'agente biologico e il tipo di agente;

          b) patologia sofferta.

      3. I medici competenti, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati, che refertano i casi di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL, tramite strutture individuate dalle regioni, copia della relativa documentazione clinica o anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
      4. Le modalità di tenuta del registro nonché di raccolta e di trasmissione delle informazioni di cui al comma 3 sono determinate dall'ISPESL d'intesa con le regioni.